Scade il 30 Novembre il termine per presentare domanda di indennità all’ Inps, rivolta anche ai lavoratori stagionali del turismo che operano sull’ isola di Capri, così come avvenuto nel D.L. Agosto.L’ art. 15 del Decreto Ristori ((D.L. 137/2020)) ha, infatti, introdotto una nuova indennità, di 1.000 euro, per un’ampia categoria di lavoratori, principalmente appartenenti al comparto del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.In particolare, beneficiari della disposizione sono:- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali;- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;- lavoratori intermittenti ex articoli 13-18, D.L. 81/2015;- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;- incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19, D.Lgs. 114/1998;- lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali;- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.Le indennità previste dall’articolo 15, D.L. 137/2020, sono escluse dalla formazione del reddito ai fini previdenziali e fiscali, ai sensi del Tuir, e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di emergenza ex articolo 14, D.L. 137/2020Al fine dell’ ottenimento dell’ indennità è necessario: – aver lavorato per almeno 30 giorni tra il 1.1.019 e il 29.10.2020- aver cessato rapporto di lavoro non con dimissioni volontarie in tale periodo.- essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale nell’ anno 2018Inoltre, tale trattamento si applica anche a partite iva che, a seguito delle restrizioni covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa.La domanda, per chi non ha già ottenuto indennità per il d.l. agosto, va inoltrata all’ inps con apposito modulo.